REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO
Regola 1 – Ammissione all’Associazione
1.1. Possono essere associati gli alunni e le alunne che abbiano parzialmente compiuto gli studi nel Collegio e abbiano cessato di risiedervi dopo una permanenza di almeno un anno accademico, sempreché non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione per motivi disciplinari adottati in contraddittorio dalla Commissione Disciplinare e confermati dal C.d.A del Collegio.
1.2. L’alunno che intende aderire all’Associazione deve presentare apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda di ammissione deve essere preceduta dal versamento della quota associativa.
1.3. La domanda di ammissione deve contenere: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, anno di ingresso in Collegio; facoltà frequentata negli anni di alunnato, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica o altro recapito telematico condiviso con il Consiglio Direttivo; la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
1.4. La domanda di ammissione può essere presentata con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo nell’apposita sezione del Sito.
1.5. Il Consiglio Direttivo vota, con la maggioranza di cui all’art. 7.10 dello Statuto, l’ammissione dell’Alunno, salvo che non ravvisi la sussistenza di una causa di esclusione.
1.6. La domanda di ammissione può essere rigettata con delibera motivata dal Direttivo; contro tale rigetto il richiedente può ricorrere all’Assemblea.
1.7. La quota corrisposta al momento della presentazione della domanda di ammissione è restituita nella eventualità di rigetto della stessa.
1.8. Tutti gli Associati di seguito indicati come “Alumni” sono registrati nel Libro Alumni, aggiornato in formato elettronico dal Consiglio Direttivo, nella persona del Segretario-Tesoriere, che si avvale della collaborazione di Alumni o altri collaboratori volontari.
Regola 2 – Quote associative
2.1. La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
2.2. Gli Alumni che, dopo cinquant’anni di appartenenza all’Associazione, versino una quota una tantum, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo o, in qualunque fase della vita, effettuino una donazione a favore della Associazione, in misura non inferiore a quella che viene determinata ogni triennio dal Consiglio Direttivo o sottoscrivano un lascito testamentario a favore della Associazione, saranno esonerati dal pagamento delle quote annuali successive al versamento.
Regola 3 – Recesso ed esclusione dell’Alumnus
3.1. L’Alumnus può sempre recedere dall’Associazione, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo il quale provvede ad aggiornare il Libro Alumni. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’Associazione.
3.2. Il mancato pagamento della quota associativa per oltre tre anni consecutivi – se non giustificata da motivata richiesta – equivale a recesso da parte dell’Alumnus che conseguentemente è escluso dal Libro Alumni.
3.3. Dopo il recesso è possibile il reintegro nell’Associazione: l’interessato deve presentare domanda al Presidente dell’Associazione che la sottopone al Consiglio Direttivo per approvazione all’unanimità; in caso di mancanza di unanimità, la richiesta è sottoposta all’Assemblea ordinaria degli Alumni.
3.4. Le cause di esclusione dell’Alumnus consistono nel verificarsi di fatti che determinino una grave incompatibilità, anche solo di immagine, tra la permanenza nell’Associazione e le finalità e i valori borromaici.
3.5. Il procedimento di esclusione è promosso, alternativamente, d’ufficio dal Direttivo, su proposta del Presidente ovvero di almeno due Consiglieri.
3.6. Il procedimento di esclusione si svolge nelle forme che assicurino il rispetto del contraddittorio.
3.7. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all’Alumnus che può fare ricorso all’Assemblea.
Regola 4 – Rapporti con il Collegio
4.1. L’Associazione opera di concerto con il Collegio. A tal fine sviluppa un processo di osmosi virtuosa tra Associazione e Collegio, promuovendo la stipula di un protocollo di intesa per disciplinare forme e modalità della reciproca collaborazione.
4.2. Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Associazione, si impegna a:
a) coadiuvare gli organi direttivi del Collegio, nel rispetto delle loro competenze, con l’espressione di pareri e proposte anche relative alla nomina di rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione (CdA) o in altri comitati del Collegio, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto del Collegio;
b) elaborare e proporre strategie e attività di tipo culturale e scientifico in sinergia con il Collegio, anche istituendo un Comitato Scientifico proprio dell’Associazione.
Regola 5 – Comitato scientifico
5.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di un Comitato Scientifico della Associazione che lo coadiuvi, quale organo consultivo, nel perseguimento delle finalità di promozione della cultura d’ispirazione borromaica in campo accademico, scientifico ed editoriale.
5.2. Il Comitato Scientifico resta in carica per la durata prevista per il Consiglio Direttivo ed è composto da un minimo di cinque persone a un massimo di nove, nominate dal Consiglio Direttivo all’unanimità, tra Alumni di comprovata preparazione, competenza ed esperienza nell’ambito scientifico di riferimento. Il Comitato scientifico nomina a maggioranza un Presidente tra i propri membri. Il Presidente individua una persona, anche esterna al Comitato, che funge da segretario.
5.3. Il Presidente dell’Associazione partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico come membro aggiunto; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
5.4. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza
Regola 6 – Sito Web
6.1. Il Sito W e b dell’Associazione contempla un’area riservata accessibile ai soli Alumni in regola col pagamento della quota, che si siano registrati. Il Sito è gestito e sorvegliato dagli Amministratori del Sito che sono nominati dal Consiglio Direttivo.
6.2. La registrazione dell’Alumnus ha luogo co n l a compilazione d el l’apposito modulo disponibile nella relativa sezione del Sito. I dati completi e il profilo dell’Alumnus registrato risulteranno visibili ai soli Alumni registrati e sempreché gli interessati abbiano optato per tale scelta in sede di registrazione. I profili dei Consiglieri sono obbligatoriamente pubblici.
Associazione Alumni Collegio Borromeo
Sede legale: Piazza Borromeo, 9 – Pavia
Tel +39 0382 3951 (portineria del Collegio Borromeo)
Mail: associazione@alumnicollegioborromeo.it
Lun – Ven 8:00 – 20:00
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